Cronaca & Attualità

Castagnaro, il Comune vara un’ordinanza per il contenimento della “zanzara tigre”

La zanzara tigre (nome informale con il quale si indica la famigerata Aedes albopictus), la cui presenza nel territorio della Pianura veronese è stata accertata dall’Aulss 9 Scaligera sin dal 2004, è un’autentica piaga; essa, infatti, è portatrice di diversi agenti patogeni virali, come ad esempio il virus della febbre gialla, dell’encefalite di La Crosse, della Chikungunya e anche di quello della filaria.

Ad essere maggiormente esposti al rischio di contrarre una di queste pericolose patoligie, nel caso venissero in contatto con la zanzara tigre, sono gli individui fragili. In considerazione di ciò, sono sempre di più le Amministrazioni comunali che, ogni anno, mettono in atto delle misure specifiche volte al contenimento della zanzara tigre. Tra esse figura anche quella di Castagnaro che, mediante l’ordinanza n. 13 (emessa nella giornata di mercoledì 28 aprile), prescrive ai cittadini alcuni divieti e comportamenti adottare.

Oltre ad invitare le persone a prestare attenzione alle punture delle zanzare, adottando le opportune protezioni (come l’utilizzo di repellenti per insetti, di abiti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo e di schermature tipo zanzariere su porte e finestre), il documento firmato dal sindaco Andrea Trivellato impone di di non abbandonare oggetti e contenitori – di qualsiasi natura e dimensione – ove possa raccogliersi l’acqua piovana (compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all’interno delle abitazioni).

L’ordinanza prevede inoltre di di svuotare settimanalmente i contenitori di uso comune (come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici e annaffiatoi), di coprire eventuali contenitori di acqua (vasche di cemento, bidoni e fusti per l’irrigazione degli orti) con strutture rigide (teli di plastica o reti zanzariere) e di introdurre prodotti larvicidi nei piccoli contenitori d’acqua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri) o, in alternativa un filamento di rame, mantenuto lucido (che per essere efficace va utilizzato in ragione di almeno 10-20 mg per litro d’acqua).

Alle aziende agricole e zootecniche, e a chiunque allevi animali o li accudisca (anche a scopo zoofilo), viene chiesto di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. L’elenco completo delle disposizioni contenute nell’ordinanza può essere consultato all’idirizzo web https://www.comunedicastagnaro.it/c023020/po/mostra_news.php?id=636&area=H.

Il Comando di polizia Locale Intercomunale “Legnago-Terrazzo-Castagnaro” sarà incaricato di svolgere l’attività di controllo dell’esecuzione del provvedimento, esercitando la vigilanza tramite dei sopralluoghi e il riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati, interessati dall’ordinanza, o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

Qualora, nel periodo di massimo rischio per la infestazione da Aedes albopictus (che va dal 1 maggio al 31 ottobre 2021) si riscontri, all’interno di aree di proprietà privata, una diffusa presenza dell’insetto, i proprietari (o gli esercenti delle attività interessate) dovranno provvedere immediatamente – a propria cura – all’effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate.

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