Ambiente

Legnago, il Comune emette un’ordinanza per cercare di contenere l’inquinamento atmosferico

A Legnago la qualità dell’aria respirata dai cittadini continua ad essere fonte di preoccupazione. Il Comune, mediante un’ordinanza – la numero 120 del 6 aprile 2021 – firmata dal sindaco Graziano Lorenzetti, ha emanato una serie di misure straordinarie per il contenimento dell’inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili. Nello specifico, il documento contiene delle regole che limitano l’utilizzo degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, oltre a delle disposizioni per le combustioni all’aperto e per lo spandimento dei liquami zootecnici.

Sino al 30 aprile, dunque, su tutto il territorio del comune di Legnago sarà in vigore il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa – legna cippato pellet – in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo con una classe di prestazione emissiva pari alle classi 1 e 2 stelle.

Non sarà, inoltre, possibile effettuare combustioni all’aperto di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali).

Temporaneamente banditi anche i falò rituali, i barbecue e i fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento (sono però previste delle deroghe manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate o riconosciute dall’Amministrazione).

Ulteriori limitazioni, infine, consistono nel divieto (fino al 30 aprile 2021) di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche pari alle classi 1 – 2 – 3 stelle, e nel dievieto (fino al 15 aprile) di spandimento di liquami zootecnici (fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato).

Il Comune ricorda poi ai cittadini che, all’interno degli edifici catalogati con le sigle E1, E2, E4, E5 ed E6, vi è l’obbligo di limitare la temperatura a massimo 19 gradi (che diventano 17 per gli edifici classificati con la sigla E8). L’ente fa sapere che, caso di raggiungimento del livello di “allerta 1 – arancio” e del livello di “allerta2 – rosso”, la temperatura degli edifici classificati come residenza e assimilabili ed edifici pubblici dovrà essere ridotta di un grado.

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